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Carpaneto (PC), Pino Petruzzelli e il suo spettacolo sul Porrajmos

28 Febbraio 2007 Nessun commento


Un’orazione civile che risveglia le coscienze e ci richiama ad una verità scomoda. Ad un Olocausto dimenticato, di cui si fa certamente meno memoria che del genocidio ebraico. Pur senza diminuire l’unicità di quest’ultimo, riemergono dalle pieghe della storia, i “senza storia”, quelli che vivono alla giornata, che magari rubano pure per sopravvivere, quelli che non hanno né passato né futuro.

Quelli che non hanno luogo, perché sono nomadi. Sono un insieme di persone pur non essendo nazione. Sono un corpo estraneo, non inquadrabile nello schema dello sviluppo trionfale e secolare in Europa dello stato-nazione, rimasto ancor oggi il modello di organizzazione statuale occidentale che si pretende di esportare ovunque.

A questi senza storia, senza patria, senza scrittura, dà voce Pino Petruzzelli, autore, attore e regista barese, da anni trapiantato a Genova dove ha fondato il Centro Teatro Ipotesi. Da tempo i suoi lavori si occupano degli esclusi. Oggi Petruzzelli segue le tracce dei sinti e dei rom.

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Spettacolo Viaggiante e il Libro dei Saperi

2 Novembre 2006 1 commento


La Fondazione Migrantes ha supportato la realizzazione di un interessante strumento per favorire la scolarizzazione dei bambini e dei preadolescenti che appartengono a famiglie dello spettacolo viaggiante.

E’ stato scelto Bergantino, un paese della provincia di Rovigo, come centro della realizzazione del progetto, perché cittadina d?interesse nazionale e internazionale, come sede del Museo della Giostra e per la costruzione delle attrazioni da Luna Park di tutta Europa, dove confluiscono persone e famiglie provenienti da ogni regione d?Italia.

Il progetto si basa sulle segnalazioni di un problema sempre più pressante per molte famiglie dello Spettacolo Viaggiante in continua difficoltà nel dare, con continuità e profitto, una formazione/istruzione nella scuola dell?obbligo. Considerati i continui spostamenti dovuti alla loro particolare attività e alle brevi soste nelle città o nei paesi in concomitanza della fiera o della sagra.

Questa necessità nasce da una constatazione della condizione di queste famiglie, impossibilitate a lasciare, con conseguente distacco affettivo, i figli presso strutture permanenti, a esempio collegi, o in alcuni casi presso i nonni, che si sono ritirati dall?attività, ma che non possono e non riescono, causa l?età, in molti casi molto avanzata, a dare con efficacia quello di cui il ragazzo ha bisogno.

La necessità assoluta dell?istruzione per tutti, con pari opportunità, deve servire a conseguire una adeguata formazione, a sviluppare il proprio sapere, ma nel caso specifico serve a salvaguardare un patrimonio umano che cura una attività con origini storico-culturali, una funzione sociale determinante nel dare una sana alternativa ai divertimenti statici e solitari dei nostri giorni. Dalla semplice analisi del problema si specifica la finalità del progetto.

Le famiglie dello Spettacolo Viaggiante mettono davanti a tutto il loro essere operatori dello Spettacolo Viaggiante e in molti casi sacrificano l?importanza che la cultura e l?istruzione possono dare. Il progetto della Fondazione Migrantes vorrebbe favorire l?inserimento dei ragazzi, costituire una fonte di ricchezza e non un problema. Pertanto, è stato elaborato un nuovo quaderno intitolato ?Il Libro dei Saperi?, dove all?interno ci si trova i dati dell?alunno, gli obbiettivi del progetto,una lettera di presentazione rivolta all?insegnante, e le relative materie scolastiche.

?Il Libro dei Saperi? sarà uno strumento di ?lavoro-contatto? tra l?alunno e il docente, l?alunno e il ?tutor?. In questo Libro verrò inserito tutto il percorso scolastico, con l?aggiunta di fotocopie e materiale vario messo a disposizione dell?alunno dalla scuola ospitante.

A fine anno scolastico, il Sindaco di Bergantino, premierà i ragazzi più meritevoli e gli insegnanti cha hanno aiutato con particolare attenzione lo sviluppo dell?alunno (a tal fine vengono esaminati i lavori svolti nelle varie scuole), con una borsa di studio. Figura determinante è quella del ?tutor?, una figura qualificata di riferimento per lo studente in tutto il periodo scolastico e non solo, perché sarà presente anche durante il periodo estivo.

Il progetto è così strutturato:

OBIETTIVI
- Favorire l?inserimento, nella scuola dell?obbligo, degli alunni figli dello Spettacolo Viaggiante e Circense;
- Motivare e responsabilizzare gli alunni;
- Renderli consapevoli del percorso che ?Il Libro dei Saperi? può garantire;
- Avvicinarli alla figura del ?tutor?, come punto di riferimento del percorso.

STRATEGIE
- Rendere gli utenti consapevoli de ?Il Libro dei Saperi?;
- Gratificare la costante raccolta di informazioni;
- Discutere su eventuali problemi;
- Valutare con l?alunno i risultati ottenuti durante il percorso scolastico;
- Proporre metodi sempre più funzionali.

Il gruppo di lavoro è formato da Valeria Ravelli (progettista e tutor), Monica Bergamini (responsabile scolarizzazione Triveneto per la Fondazione Migrantes) e Flaviano Ravelli che seguiranno gli alunni coinvolti per favorire una adeguata preparazione scolastica e permetta ad agli stessi alunni di uscire dalla scuola più ricco.

?Il Libro dei Saperi? è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Migrantes (Conferenza Episcopale Italiana), la Provincia di Rovigo, l?Assessorato alla cultura e pubblica istruzione e la Professoressa Fabbri Giovanna, insegnante di Lettere presso la locale scuola Media.

Per informazioni e contati diretti scrivere a: gildavaleria@libero.it
o telefonare a Ravelli Valeria (349 2195759), Bergamini Monica(340 3565754),
Ravelli Flaviano (339 2401888).

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Legge Corona per la tutela dello spettacolo viaggiante

11 Agosto 2006 2 commenti


Lette le molte richieste, formulate sia da singoli sia da Associazioni ed Enti Locali, pubblichiamo in forma integrale la Legge n.337 (detta Corona) del 18 marzo 1968, disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.

Questa legge, largamente inapplicata, è l’unico dispositivo utilizzato dalle Minoranze Sinte per ottenere un minimo di tutele. Alcuni ricercatori dell’Istituto di Cultura Sinta stanno studiando la legge, rapportandola ai diversi bisogni espressi dalle famiglie sinte in questi anni all’Associazione Sucar Drom, per proporre modifiche che sappiano incidere favorevolmente sulle tante piccole attività a conduzione famigliare ancora presenti sul nostro territorio nazionale.

Di seguito il testo integrale della legge

Legge n. 337, 18 marzo 1968
Disposizioni sui Circhi Equestri e sullo Spettacolo Viaggiante

TITOLO I

Articolo 1
Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello settacolo viaggiante.
Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.

Articolo 2
Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.
Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Articolo 3
È istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.
La commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta da:
a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede;
b) il direttore generale dello spettacolo;
c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente
qualifica non inferiore ad ispettore generale;
d) un funzionario del Ministero dell’interno;
e) un funzionario del Ministero delle finanze;
f) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
h) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell’interno.
Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.
I membri di cui alla lettere g) e h) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Articolo 4
È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.
Dall’elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l’interno, su conforme parere della commissione di cui all’articolo precedente.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all’aggiornamento dello elenco.

Articolo 5
Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l’autorità di pubblica sicurezza controlla altresì che sia stata rilasciata l’autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

Articolo 6
(Articolo abrogato dall’art. 12, Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394)

Articolo 7
(Articolo abrogato dall’art. 12, Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394)

Articolo 8
(Articolo abrogato dall’art. 12, Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394)

TITOLO II

Articolo 9
Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
L’elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all’anno.
La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.
È vietata la concessione di aree non incluse nell’elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.
Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.

Articolo 10
(Modifica l’art. 195-bis del Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175)

Articolo 11
Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale.

Articolo 12
L’aliquota dei diritti erariali per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, indicate ai nn. 2 e 6 della tabella A, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109 è ridotta al 5 per cento.

Articolo 13
Non sono dovute sugli spettacoli, trattenimenti ed attrazioni offerte dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le speciali contribuzioni previste dall’art. 15, R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall’art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 .

Articolo 14
L’energia elettrica comunque impiegata per l’esercizio dei circhi equestri e per le attività dello spettacolo viaggiante è considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale.

Articolo 15
(Aggiunge l’art. 7-bis alla tabella allegato B all’art. 19, Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342.

Articolo 16
Per le carni destinate al consumo negli zoo dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante la tariffa massima dell’imposta di consumo prevista dall’art. 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche, è ridotta al 50 per cento del valore.

Articolo 17
Per i veicoli non considerati rimorchi, impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante, il rapporto tra peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso ed il peso complessivo a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno.

Articolo 18
Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all’art. 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397.
Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, al fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613.

Articolo 19
Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente, a partire dall’esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione.
(Legge 26 luglio 1975, n. 375:
Art. 1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1975, il fondo di cui all’art. 19, primo comma, della L. 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante è elevato a lire 300 milioni.
Art. 2. Al maggior onere di lire 100 milioni derivante dall’attuazione della presente legge per l’esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’esercizio stesso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Vedi, anche, l’art. 1, L. 29 luglio 1980, n. 390, e l’art. 3, L. 10 maggio 1983, n. 182).
Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonché dei materiali e delle attrezzature da impiegare nell’allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile.
Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrano al consolidamento e allo sviluppo del settore.
I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione consultiva prevista dall’articolo 3.
All’onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l’anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 20
La presente legge si applica alle imprese di nazionalità italiana salvo il rispetto delle norma della Comunità economica europea per la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei lavoratori del settore, allorché le restrizioni relative siano state soppresse negli Stati membri in applicazione delle disposizioni del trattato istitutivo di tale comunità.

In foto una famiglia di Sinti Estrekarija in posa davanti alla propria attrazione a catene.

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