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Una legge e un tavolo interministeriale a favore delle popolazioni Sinte e Rom

30 Gennaio 2007 1 commento


Una legge a favore dei Rom e dei Sinti, mai avuta in Italia, l?apertura di un tavolo interministeriale per mettere a punto le iniziative più urgenti dopo le recenti emergenze scoppiate nei campi di alcune città (Milano per esempio), la prosecuzione del dialogo aperto con i diretti interessati e le associazioni più rappresentantive e infine la convocazione di un coordinamento nazionale delle Regioni e delle Province per attivare un monitoraggio sui problemi da affrontare.

E? questa ? in estrema sintesi ? la conclusione della riunione nella sede del ministero della Solidarietà Sociale che si fa così promotore di una nuova iniziativa sulla questione dei Rom e dei Sinti presenti sul nostro territorio.

Il ministro Paolo Ferrero e la sottosegretaria, Cristina De Luca (che sta coordinando tutte le iniziative su questo tema), hanno tratto un primo bilancio della discussione svolta fino a questo momento. Secondo il ministro Ferrero, si tratta di risolvere e definire preliminarmente le questioni sul tappeto da un punto di vista politico.

Rispondendo a un intervento che era stato fatto durante la riunione con le associazioni, Ferrero ha detto che la scommessa del suo ministero è proprio quella di vincere le prossime elezioni pur affrontando il tema dei Rom.

Nel corso della discussione pubblica era stato infatti don Piero (che vive da anni in una comunità dei Sinti) a ironizzare sul fatto che ogni governo che prova ad affrontare la questione dei Rom e dei Sinti rimane scottato e quando va alle elezioni successive ne esce inevitabilmente sconfitto.

Il ministro Ferrero rinuncia invece volentieri alla scaramanzia e scommette sul fatto che gli italiani ? se ben informati ? capiranno le iniziative a favore dei Rom e dei Sinti, che oggi sono una minoranza culturale su cui si addensano pregiudizi storici. Ma i pregiudizi e le tensioni non sono solo il frutto della storia.

Sono ? sempre secondo Ferrero ? anche il risultato delle paure e delle incertezze che tutti noi oggi viviamo. Il vero nodo è proprio l?emergenza che deriva dall?insicurezza. Le paure si cristallizzano e assumono la forma del capro espiatorio. La gente più ha paura e più cerca di riversare tutte le sue ansie e la sua rabbia sul diverso. Si deve invece dimostrare che non esiste un diverso, che viviamo in una società in cui siamo tutti diversi, come abbiamo visto con il grande fenomeno dell?immigrazione.

Alla politica spetta proprio questo compito: intervenire sulle paure cercando di trovare una soluzione ai problemi. E se non si interviene e si lasciano marcire le situazioni, le conseguenze possono essere imprevedibili e gravi.

Per quanto riguarda i temi concreti da affrontare, lo spettro è molto ampio. Al primo posto, sempre secondo Ferrero, c?è la questione delle abitazioni. I campi ? ha detto il ministro ? vanno superati ma non è un affare che si risolve in due o tre mesi.

Si tratta di mettere in atto complessi processi di mediazione, senza la quale scatta immediatamente la contrapposizione, lo scontro e il conflitto tra i cittadini italiani e i Rom. Ci sono poi le questioni del lavoro e della scuola e dell?integrazione-scambio culturale.

Non sono cose impraticabili, ha detto il ministro della Solidarietà Sociale, neppure dal punto di vista delle risorse economiche da mettere a disposizione. Si tratta però di superare una impostazione basata sulla carità.

Solidarietà Sociale ? ha ribadito come già in altre occasioni Ferrero ? non significa affatto carità. Si tratta di mettere in campo delle politiche. Ed è stata la sottosegretaria Cristina De Luca a riepilogare i passi politici fin qui realizzati.

I punti su cui ha insistito la sottosegretaria De Luca sono quattro: la definizione di una possibile legge nazionale, le proposte per risolvere i problemi dell?integrazione-esclusione, la questione della rappresentanza dei Rom e dei Sinti e infine l?avvio di un tavolo di concertazione con tutti gli assessori delle città dove il tema è più caldo.

La sottosegretaria (in foto) ci ha tenuto anche a precisare che il governo e il ministero della Solidarietà Sociale non hanno sposato la tesi del Patto di legalità che in alcune città si vorrebbe lanciare.

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Legge Corona per la tutela dello spettacolo viaggiante

11 Agosto 2006 2 commenti


Lette le molte richieste, formulate sia da singoli sia da Associazioni ed Enti Locali, pubblichiamo in forma integrale la Legge n.337 (detta Corona) del 18 marzo 1968, disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.

Questa legge, largamente inapplicata, è l’unico dispositivo utilizzato dalle Minoranze Sinte per ottenere un minimo di tutele. Alcuni ricercatori dell’Istituto di Cultura Sinta stanno studiando la legge, rapportandola ai diversi bisogni espressi dalle famiglie sinte in questi anni all’Associazione Sucar Drom, per proporre modifiche che sappiano incidere favorevolmente sulle tante piccole attività a conduzione famigliare ancora presenti sul nostro territorio nazionale.

Di seguito il testo integrale della legge

Legge n. 337, 18 marzo 1968
Disposizioni sui Circhi Equestri e sullo Spettacolo Viaggiante

TITOLO I

Articolo 1
Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello settacolo viaggiante.
Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.

Articolo 2
Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.
Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Articolo 3
È istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.
La commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta da:
a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede;
b) il direttore generale dello spettacolo;
c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente
qualifica non inferiore ad ispettore generale;
d) un funzionario del Ministero dell’interno;
e) un funzionario del Ministero delle finanze;
f) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
h) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell’interno.
Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.
I membri di cui alla lettere g) e h) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Articolo 4
È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.
Dall’elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l’interno, su conforme parere della commissione di cui all’articolo precedente.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all’aggiornamento dello elenco.

Articolo 5
Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l’autorità di pubblica sicurezza controlla altresì che sia stata rilasciata l’autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

Articolo 6
(Articolo abrogato dall’art. 12, Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394)

Articolo 7
(Articolo abrogato dall’art. 12, Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394)

Articolo 8
(Articolo abrogato dall’art. 12, Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394)

TITOLO II

Articolo 9
Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
L’elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all’anno.
La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.
È vietata la concessione di aree non incluse nell’elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.
Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.

Articolo 10
(Modifica l’art. 195-bis del Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175)

Articolo 11
Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale.

Articolo 12
L’aliquota dei diritti erariali per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, indicate ai nn. 2 e 6 della tabella A, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109 è ridotta al 5 per cento.

Articolo 13
Non sono dovute sugli spettacoli, trattenimenti ed attrazioni offerte dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le speciali contribuzioni previste dall’art. 15, R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall’art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 .

Articolo 14
L’energia elettrica comunque impiegata per l’esercizio dei circhi equestri e per le attività dello spettacolo viaggiante è considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale.

Articolo 15
(Aggiunge l’art. 7-bis alla tabella allegato B all’art. 19, Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342.

Articolo 16
Per le carni destinate al consumo negli zoo dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante la tariffa massima dell’imposta di consumo prevista dall’art. 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche, è ridotta al 50 per cento del valore.

Articolo 17
Per i veicoli non considerati rimorchi, impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante, il rapporto tra peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso ed il peso complessivo a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno.

Articolo 18
Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all’art. 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397.
Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, al fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613.

Articolo 19
Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente, a partire dall’esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione.
(Legge 26 luglio 1975, n. 375:
Art. 1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1975, il fondo di cui all’art. 19, primo comma, della L. 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante è elevato a lire 300 milioni.
Art. 2. Al maggior onere di lire 100 milioni derivante dall’attuazione della presente legge per l’esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’esercizio stesso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Vedi, anche, l’art. 1, L. 29 luglio 1980, n. 390, e l’art. 3, L. 10 maggio 1983, n. 182).
Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonché dei materiali e delle attrezzature da impiegare nell’allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile.
Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrano al consolidamento e allo sviluppo del settore.
I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione consultiva prevista dall’articolo 3.
All’onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l’anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 20
La presente legge si applica alle imprese di nazionalità italiana salvo il rispetto delle norma della Comunità economica europea per la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei lavoratori del settore, allorché le restrizioni relative siano state soppresse negli Stati membri in applicazione delle disposizioni del trattato istitutivo di tale comunità.

In foto una famiglia di Sinti Estrekarija in posa davanti alla propria attrazione a catene.

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Campania, presentata una proposta di legge per la tutela di Sinti e Rom

30 Giugno 2006 Nessun commento


E’ stata presentata il 19 giugno 2006 al Consiglio Regionale della Campania una proposta di legge per la tutela delle Minoranze Rom e Sinte. Il testo è stato redatto dal Presidente della Commissione Regionale Istruzione, Cultura e Politiche sociali, Luisa Bossa (Ds) e dal Consigliere Regionale del Prc, componente della Commissione, Antonella Cammardella.

?Dopo gli agghiaccianti fatti di Piazza Municipio, ci siamo recati in visita presso un campo nomade della Campania ? dice Bossa ? e siamo stati profondamente colpiti dalle condizioni di vita di estremo degrado in cui sono costrette queste popolazioni. La Regione Campania è una delle poche in Italia che non ha una legge che disciplina l?accoglienza delle popolazioni nomadi, una lacuna che con questa proposta di legge tentiamo di colmare al fine di garantire a queste popolazioni una condizione dignitosa?.

Appena la Regione Campania invierà il testo lo renderemo pubblico.

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Veneto, la Lega Nord vuole abolire la legge a tutela dei Sinti e dei Rom

8 Febbraio 2006 Nessun commento


«Uno sbagliato senso di accoglienza versa loro un sacco di soldi», con queste parole è stata depositata, al Consiglio Regionale Veneto, la proposta di legge che chiede l’abrogazione della Legge Regionale n.54,
INTERVENTI A TUTELA DELLA CULTURA DEI ROM E DEI SINTI
del 22 dicembre 1989 (BUR n. 70/1989), Regione Veneto.

Gli undici consiglieri del gruppo consiliare della Lega Nord hanno presentato un progetto di legge composto di un unico articolo che chiede l?abrogazione della Legge n.54.

La Legge che il Carroccio chiede di abrogare risale al 1989, anno in cui l?assemblea regionale veneta la approvò modificando alcuni aspetti della precedente legge del 1984 e introducendo alla tutela anche la Minoranza Etnica Linguistica Nazionale dei Sinti, maggioritaria nel Veneto.

La Legge ora in vigore prevede finanziamenti agli enti locali (Comuni anche consorziati e Comunità Montane) da destinare, soprattutto, all?allestimento di aree di sosta attrezzate, all?inserimento scolastico dei bambini e l?inserimento lavorativo degli adulti.

«In nome di una malintesa cultura dell?accoglienza – sostiene il primo firmatario della proposta, Federico Caner – per anni sono stati erogati ingenti finanziamenti (dal 2000 al 2004 oltre 395 mila euro) a questi gruppi Rom e Sinti producendo danni enormi, dal punto di vista sociale, alla comunità nazionale e alle genti venete in particolare».

«Il problema della presenza di insediamenti di tribù NOMADI nella nostra regione – afferma ancora l?esponente leghista – va considerato per quello che è: un problema, appunto, che non può essere risolto addirittura agevolando e incentivando mediante finanziamenti pubblici la presenza dei campi-sosta nel territorio regionale. La presenza di comunità Rom e Sinti nelle nostre città è un qualcosa che non va tutelato, ma, tuttalpiù, tollerato nel doveroso rispetto dei differenti modi di vita».

Per Caner, in conclusione, c?è «l?urgenza di porre rimedio a questa situazione, e, pur nel rispetto di ogni minoranza, bloccare i finanziamenti pubblici per l?acquisto e la manutenzione dei campi-sosta anche perchè le comunità in gran parte sono diventate stanziali».

In sintesi la Lega, parte della maggioranza di governo in Veneto, vuole cancellare qualsiasi forma di tutela, anche blanda, alle Minoranze Etniche Linguistiche Sinte e Rom.

Infatti la Lega contesta la “spesa” di ben oltre 395 mila euro, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2004, per dare una sistemazione abitativa ai circa 3.000 Sinti e Rom italiani e ai circa 750 Rom europei presenti nel Veneto.

Ci chiediamo se con 395 mila euro in quattro anni il Veneto sia riuscito a rispettare le norme che la Lega Nord chiede a gran voce che la Turchia rispetti per entrare nell’Unione Europea.

Noi rimaniamo stupiti che oggi si chieda la cancellazione anche di questi soldi che sono pari alla spesa della Regione per costruire tre alloggi popolari.

Crediamo che il convegno di sabato a Padova abbia il compito di rispondere questa proposta indecente.

In foto un cartello di “divieto di sosta ai nomadi” in Veneto.

Riferimenti: per consultare la Legge Regionale n.54

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Il Porrajmos nella Legge Italiana

25 Gennaio 2006 Nessun commento


Domani, giovedì 26 Gennaio, alle ore 12.30, si terrà presso l?ex-Sala Gialla del Senato una conferenza stampa, presieduta dal Senatore Livio Togni, per presentare la proposta di integrazione all?articolo 2 della legge 211/2000 inerente “Il Giorno della Memoria” per riconoscere ufficialmente i diversi stermini perpetuati dai nazisti e dai fascisti ai danni delle Minoranze Etniche Linguistiche Rom e Sinte, degli Omosessuali, dei Disabili ed dei Testimoni di Geova.
L’evento è organizzato dall’Ente Morale Opera Nomadi Sezione del Lazio.

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa dei senatori: Togni

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, che istituisce il ?Giorno della Memoria?

Onorevoli colleghi! La Giornata della Memoria, istituita con legge n.211/2000 si propone di ricordare gli orrendi crimini attuati dai nazisti, complice il governo fascista italiano. La deportazione di milioni di persone verso i campi di sterminio, la loro atroce soffe-renza e l?orrenda morte a cui sono stati sottoposti non possono essere dimenticati. La Giornata della Memoria prevede infatti iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici.
Con questo disegno di legge intendiamo ricordare anche altre persone che hanno subito le stesse deportazioni e lo sterminio, le vittime di discriminazioni etniche, sessuali, sociali e religiose: parliamo dei Rom e Sinti, degli Omosessuali, dei Disabili, dei Testimoni di Geova.
Per non dimenticare anche queste vittime del nazi-fascismo, riteniamo sia doveroso integrare la legge che istituisce la Giornata della Memoria nominando le altre forme di discriminazione che non sono state esplicitamente inserite nel testo della legge.
Nominarli nel disegno di legge vuol dire riconoscerli, farli vivere nella memoria e contribuire, anche in questo modo, al supera-mento delle forme di razzismo che ancora oggi vedono questi gruppi sociali vittime di discriminazioni di matrice razzista.

Articolo 1

1. All?articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2000, n. 211, dopo le parole ?al popolo ebraico? sono aggiunte le seguenti: ?al popolo dei Rom/Sinti, agli omosessuali, ai disabili, ai Testimoni di Geova?.

Notizia ripresa da Romano Lil

http://romanolil.blog.tiscali.it/

Riferimenti: senatore Livio Togni

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