
Pubblichiamo il testo integrale (tradotto da Lorenzo Monasta di OsservAzione) della sentenza di condanna contro l’Italia sulle politiche abitative adottate per le Minoranze Nazionali ed Europe Sinte e Rom.
COMITATO EUROPEO PER I DIRITTI SOCIALI
DECISIONE NEL MERITO, Reclamo No. 27/2004
7 dicembre 2005
Centro Europeo per i Diritti dei Rom (ERRC)
Contro
Italia
Il Comitato Europeo per i Diritti Sociali, comitato di esperti indipendenti istituito secondo l?Articolo 25 della Carta Sociale Europea (?il Comitato?), durante la sua 212° sessione cui ha partecipato:
Sig. Jean-Michel BELORGEY, Presidente; Gerard QUINN, Primo Vice-Presidente; Andrzej SWIATKOWSKI, Secondo Vice-Presidente; Stein EVJU, Rapporteur Generale; Rolf BIRK; Matti MIKKOLA; Alfredo BRUTO DA COSTA; Nikitas ALIPRANTIS; Tekin AKILLIOLU; Sig.ra Csilla KOLLONAY LEHOCZKY; Polonca KONCAR; Sig. Lucien FRANÇOIS; Lauri LEPPIK; Sig.ra Beatrix KARL.
Assistiti dal Sig. Régis BRILLAT, Segretario Esecutivo della Carta Sociale Europea.
Avendo deliberato il 7 Dicembre 2005, sulla base del rapporto presentato dalla Sig.ra Polonca KONCAR,
Emette la seguente decisione adottata in questa data:
PROCEDURA
1. Il reclamo sottoposto dal Centro Europeo per i Diritti dei Rom (?l?ERRC?) è stato registrato il 28 giugno 2004 e il 6 dicembre 2004 il Comitato lo ha dichiarato ammissibile.
2. Secondo l?Articolo 7§1 e 7§2 del Protocollo concernente il sistema dei reclami collettivi (?il Protocollo?) e con la decisione di ammissibilità del reclamo da parte del Comitato, il Segretario Esecutivo ha comunicato il testo della decisione di ammissibilità il 13 dicembre 2004 al Governo Italiano (?il Governo?) e all?ERRC, il 15 dicembre alle Parti Firmatarie del Protocollo e agli stati che hanno fatto dichiarazioni in accordo con l?Articolo D§2 della Carta Sociale Europea Revisionata, e il 22 dicembre alla Confederazione Sindacale Europea (ETUC), all?Unione delle Confederazioni dell?Industria e dei Datori di Lavoro d?Europa (UNICE) e all?Organizzazione Internazionale dei Datori di Lavoro (IOE), invitandoli a sottoporre le loro osservazioni sui meriti del reclamo. In accordo con l?Articolo 31§1 del Regolamento del Comitato, il Comitato ha fissato il limite del 15 febbraio 2005 per la presentazione di considerazioni scritte sul merito e successivamente, a richiesta del Governo, ha esteso questo limite al 15 aprile 2005.
3. L?ETUC ha sottoposto le sue osservazioni sui meriti del reclamo il 16 febbraio 2005.
4. Il Governo ha presentato le sue considerazioni scritte sui meriti del reclamo il 7 aprile 2005. Il Presidente ha fissato il 30 giugno 2005 come limite per l?ERRC per presentare la sua risposta alle considerazioni del Governo e successivamente, a richiesta dell?ERRC, ha esteso questo limite al 15 luglio 2005. La risposta è stata registrata il 15 luglio 2005. Il Presidente ha quindi fissato come limite il 16 settembre 2005 per il Governo per sottoporre ulteriori considerazioni alla risposta dell?ERRC. La risposta è stata registrata il 15 settembre 2005.
OSSERVAZIONI DELLE PARTI
a) L?Organizzazione Reclamante
5. L?ERRC accusa che la situazione abitativa dei rom e sinti in Italia corrisponde ad una violazione dell?Articolo 31 della Carta dei Diritti Sociali Revisionata. In particolare l?ERRC considera che a rom e sinti sia impedito il diritto effettivo all?abitazione a causa della scarsità e inadeguatezza delle condizioni di vita nei campi, gli sgomberi forzati ai quali sono soggetti spesso i rom e sinti, e il fatto che i rom e sinti non hanno accesso ad altri alloggi se non ai campi. Inoltre, considera che le politiche segregazioniste e le pratiche nell?ambito della casa costituiscano discriminazioni razziali contrarie all?Articolo 31 letto singolarmente o congiuntamente con l?Articolo E.
b) La Difesa dello Stato Italiano
6. Il Governo chiede al Comitato di considerare il reclamo infondato in tutti i suoi aspetti. In primo luogo, considera che il reclamo si collochi fuori dalla portata della Carta poiché la maggioranza dei rom residenti in Italia non rientra nel mandato della Carta Revisionata poiché non soddisfa le condizioni stilate dall?Articolo 1 dell?Appendice della Carta Revisionata, in particolare che siano nazionali di altre Parti residenti legalmente o che lavorino regolarmente all?interno del territorio della Parte considerata. Per quanto riguarda i rom e sinti cittadini italiani o nazionali di altre Parti della Carta, il Governo considera che sia impossibile distinguerli dal resto della popolazione rom e sinta per gli scopi dell?applicazione dell?Articolo 31. Inoltre, il Governo nega qualunque violazione, sia nella legislazione sia nella pratica, dell?Articolo 31, letto singolarmente o congiuntamente all?Articolo E.
LEGISLAZIONE INTERNA PERTINENTE
7. La legislazione pertinente sulla non-discriminazione include:
- Decreto Legislativo No. 286 del 25 luglio 1998, Testo Unico sull?Immigrazione (inclusa Legge No. 40/1998 sull?Immigrazione e lo status dello straniero).
Articolo 2(1): ?Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti?;
Articolo 3(5): ?Nell’ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana?;
Articolo 5(1): ?Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico??
Articolo 40(4): ?Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni?? e (6): ?Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica??;
Articolo 43(1): ?costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica?.
10. Due circolari del Ministro degli Interni che regolano la costituzione di campi con servizi minimi, precisamente le circolari del 17 luglio 1973 e del 15 ottobre 1985 su ?Il problema dei nomadi?, non sono state fornite. Questi testi incoraggiano le autorità locali a includere i rom e sinti nelle anagrafi, ad offrire assistenza sociale e medica e a garantire l?emissione di permessi di lavoro. Inoltre, considerano illegale l?imposizione di divieti specifici contro accampamenti rom e sinti e richiedono l?istituzione di aree che offrano tutti i servizi essenziali.
LA LEGGE
11. Gli Articoli 31 ed E della Carta dei Diritti Sociali Revisionata e il primo paragrafo dell?Appendice affermano:
Articolo 31 ? Diritto all?abitazione
?Per garantire l’effettivo esercizio del diritto all’abitazione, le Parti si impegnano a prendere misure destinate:
1. a favorire l’accesso ad un’abitazione di livello sufficiente;
2. a prevenire e ridurre lo status di”senza tetto”in vista di eliminarlo gradualmente;
3. a rendere il costo dell’abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti.?
Articolo E ? Non discriminazione
?Il godimento dei diritti riconosciuti nella presente Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o ogni altra opinione, l’ascendenza nazionale o l’origine sociale, la salute, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ogni altra situazione.?
Paragrafo 1 dell?Annesso – Portata della Carta Sociale Europea Riveduta per quanto concerne le persone
protette
?1. Con riserva delle norme dell’articolo 12, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, le persone di cui agli articoli 1 a 17 e 20 a 31 comprendono gli stranieri solo nella misura in cui si tratta di cittadini di altre Parti che risiedono legalmente o lavorano regolarmente sul territorio della Parte interessata, con l’intesa che gli articoli in questione saranno interpretati alla luce delle norme degli articoli 1 e 19.
La presente interpretazione non preclude ad una qualsiasi delle Parti di elargire diritti analoghi ad altre persone.?
SULLE ACCUSE DI VIOLAZIONE DELL?ARTICOLO 31 LETTO CONGIUNTAMENTE ALL?ARTICOLO E
12. Il Comitato considera che il reclamo sollevi tre questioni specifiche:
- la capacità insufficiente e l?inadeguatezza delle condizioni di vita nelle aree destinate a rom e sinti che scelgano di seguire uno stile di vita itinerante o che siano costretti a fare ciò;
- gli sgomberi sistematici di rom e sinti da siti o abitazioni occupate illegalmente da loro;
- la mancanza di abitazioni permanenti di qualità accettabile per incontrare i bisogni di rom e sinti che desiderino stabilirsi in un luogo.
13. Il Comitato osserva che, in connessione con ciascuna di queste tre questioni, l?ERRC fa riferimento all?Articolo 31 preso singolarmente e all?Articolo 31 considerato congiuntamente all?Articolo E. Il Comitato considera che la discriminazione subita da rom e sinti in ambito abitativo sul territorio italiano riguardi tutte e tre le questioni menzionate. Ne consegue che il Comitato comprende le tesi del reclamante, il quale considera che la situazione violi l?Articolo 31 letto singolarmente o congiuntamente all?Articolo E.
i) Le obiezioni del Governo basate sulla portata della Carta
14. Ripetendo gli argomenti presentati nella fase di ammissibilità, il Governo considera che il reclamo cada fuori dalla portata personale e materiale della Carta, e debba per questo essere dichiarato inammissibile.
15. Dapprima, il Governo afferma che la maggioranza dei rom e sinti in Italia non è compresa all?interno della portata personale della Carta Revisionata perché non ricade nelle condizioni sancite dall?Articolo 1 dell?Appendice, specificamente che si tratti di nazionali di altre parti residenti legalmente o che lavorino regolarmente all?interno del territorio della parte considerata. Afferma che i rom e sinti sono nazionali di paesi terzi o immigrati illegali. Inoltre, per gli scopi dell?Articolo 31, il Governo considera impossibile distinguere, all?interno della popolazione rom e sinta, i rom e sinti cittadini italiani o nazionali di altre parti della Carta o della Carta Revisionata, risiedenti legalmente sul territorio italiano.
16. L?ERRC afferma che molti rom e sinti sono cittadini stranieri residenti illegalmente sul territorio italiano proprio a causa della discriminazione praticata dalle autorità italiane, che rifiutano sistematicamente di garantirgli uno status legale, anche quando abbiano vissuto nel Paese per generazioni. Afferma, inoltre, che in casi di discriminazione razziale sotto l?Articolo E della Carta Revisionata, lo status legale degli individui non dovrebbe essere rilevante, come nel caso di svariati strumenti legali, compreso l?Accordo Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali.
17. Il Governo nega che l?Articolo E possa estendere la portata personale della Carta Revisionata. Respinge inoltre il confronto con altri trattati internazionali. In primo luogo, non vi è ancora alcuna regola internazionale consuetudinaria che garantisca il diritto all?abitazione a tutte le persone presenti sul territorio di uno stato. In secondo luogo, l?esplicita definizione di portata personale nell?Appendice alla Carta indica chiaramente l?intenzione delle Parti.
18. Il Comitato rammenta che quando ha sentenziato sull?ammissibilità del caso non ha esaminato tale questione, la quale poteva essere valutata propriamente solo quando si fossero esaminati i meriti del caso. Fa presente che le parti non contestano che i gruppi considerati nel reclamo includano di fatto cittadini italiani e nazionali di parti della Carta o della Carta Revisionata legalmente residenti in Italia. Ne consegue che l?opinione del Governo Italiano, che sarebbe impossibile ?separare i comportamenti contestati in modo da applicare il principio dell?Articolo 31 della Carta solo a coloro che siano coperti dalla Carta stessa?, non può impedire al Comitato di esercitare la propria autorità di verifica dell?applicazione dell?Articolo 31 della Carta. Anche assumendo che, come afferma il Governo, sia impossibile distinguere tra i rom e i sinti cui la protezione dell?Articolo 31 debba essere garantita obbligatoriamente da coloro cui, secondo l?Appendice (paragrafo 1), la garanzia di tale protezione sia rimessa allo Stato parte, il Comitato non comprende come tale circostanza possa esentare lo Stato dalle obbligazioni che garantiscano tale protezione.
ii) Questioni Preliminari
Portata dell?Articolo 31
Il Comitato ricorda che l?Articolo 31 è volto alla prevenzione dello stato di senza casa, e delle sue conseguenze avverse sulla sicurezza personale e la salute dell?individuo (Conclusioni 2005, Norvegia, Articolo 31, p.587). Il diritto all?abitazione assicura l?inclusione sociale e l?integrazione degli individui nella società e contribuisce all?abolizione di disuguaglianze socio-economiche.
Portata dell?Articolo E
19. Il Comitato ricorda che nella sua decisione sul diritto all?abitazione dei rom in Grecia ha enfatizzato che ?uno degli scopi principali dei diritti sociali protetti dalla Carta e di esprimere solidarietà e promuovere l?inclusione sociale. Ne consegue che gli Stati devono rispettare la differenza e assicurare che le soluzioni sociali non siano tali da, di fatto, portare a, o rinforzare, l?esclusione sociale? (ERRC v. Grecia, Reclamo No. 15/2003, decisione sui meriti del 8 dicembre 2004, § 19).
20. In modo analogo, un trattamento equo richiede il rigetto di ogni forma di discriminazione indiretta che possa sorgere ?dal non prendere in considerazione in modo corretto e positivo le differenze rilevanti o dal non intraprendere i passi per assicurare che i diritti e i vantaggi collettivi che sono aperti a tutti siano realmente accessibili a tutti? (Autism-Europe v. Francia, Reclamo N° 13/2002, decisione sui meriti del 4 novembre 2003, § 52).
21. In questo caso, il trattamento equo implica che l?Italia dovrebbe prendere misure adeguate alle circostanze specifiche dei rom e sinti per salvaguardare i loro diritti all?abitazione e fare in modo che essi, in quanto gruppo vulnerabile, non si trovino senza casa.
Raccolta dati
22. Il Governo dichiara di non possedere dati precisi sulla popolazione rom e sinta, neppure su quale sia il numero di essi che ha cittadinanza italiana.
23. Il Comitato ricorda che quando è generalmente riconosciuto che un certo gruppo è, o potrebbe, essere discriminato, le autorità dello stato in questione hanno la responsabilità di raccogliere dati sull?estensione del problema (ERRC contro Grecia, Reclamo N° 15/2003 con decisione in merito in data 8 Dicembre 2004, §27). La raccolta e l?analisi di questi dati (con le necessarie salvaguardie sia riguardo alla privacy sia riguardo ad altri possibili abusi) è indispensabile per la formulazione di politiche razionali. Allo stesso modo, se si vuole progressivamente ridurre il numero dei senza casa così come richiesto dall?Articolo 31§2 della Carta Revisionata, per agire sul problema gli stati avranno bisogno degli indispensabili dati di fatto. La raccolta regolare di informazioni dettagliate e di statistiche è un primo passo verso il conseguimento di questi obiettivi (Conclusioni 2005, Francia, Articolo 31§2, p. 268).
24. In fine, il Comitato nota che quando vengono portate prove credibili che indicano l?esistenza di discriminazioni diventa perentorio che lo Stato parte di cui si tratta risponda alle accuse indicando, per esempio, normative o altre misure approvate, statistiche ed esempi di casi legalmente rilevanti (OMCT contro la Grecia, Reclamo N° 17/2003, decisione in merito del 7 Dicembre 2004, §46, e ERRC Reclamo N° 15/2003, decisione in merito 8 Dicembre 2004, §50). Quanto più precise sono le accuse tanto più dettagliate devono essere le risposte.
Responsabilità dello stato
25. A sostegno delle sue rivendicazioni, il Governo dichiara che le autorità locali sono responsabili della gestione e delle condizioni dei campi e che dal 1984 molte regioni (Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Sardegna, Toscana, Veneto e la Provincia Autonoma di Trento) ed alcuni Comuni (Bologna e Roma) hanno adottato misure specifiche nei riguardi delle loro popolazioni di rom e sinti.
26. Il Comitato ricorda che ?anche se in conformità alle normative interne le autorità locali o regionali, i sindacati o le organizzazioni professionali sono responsabili dell?esercizio di funzioni particolari, gli stati facenti parte della Carta continuano ad essere responsabili, in base ad obblighi internazionali, che tali responsabilità siano affrontate in maniera corretta? (ERRC contro la Grecia, Reclamo No. 15/2003, decisione in merito del 8 dicembre 2004, §29). Quindi, la responsabilità ultima dell?implementazione di politiche, che almeno comprendano la supervisione e la regolamentazione di azioni locali, risiede presso lo stato italiano. Inoltre, in quanto firmatario della Carta Revisionata e parte contro cui vengono mossi dei reclami, il Governo deve essere in grado di mostrare che sia le autorità locali sia esso stesso hanno preso le misure necessarie per assicurare che l?azione locale sia effettiva.
iii) Sulla presunta insufficienza ed inadeguatezza dei campi
A. Tesi delle parti
27. L?ERRC sostiene che i campi per rom e sinti non rispettano gli standard minimi di vita e che rappresentano una voluta segregazione da parte delle autorità italiane in violazione dell?Articolo 31 in congiunzione con l?Articolo E.
28. L?Italia è accusata di perseguire attivamente politiche di segregazione razziale e di vantarsi della sua rete di ghetti il cui scopo sarebbe impedire ai rom e sinti di integrarsi nella società italiana. Tali politiche si basano sull?assunzione che i rom ed i sinti siano ?nomadi? che possono soltanto vivere ai margini della società.
29. Secondo l?ERRC, i campi hanno attrezzature inadeguate, sono privi di accesso o con accesso limitato a servizi di base come l?acqua, l?elettricità, le fognature e la rimozione dei rifiuti solidi. Nonostante i tre quarti dei campi abbiano acqua corrente ed elettricità, tali servizi non sono sufficienti a coprire le necessità, mentre pochissimi campi sono attrezzati con sistemi fognari e meno ancora con lo smaltimento di rifiuti solidi. Inoltre, la maggior parte dei campi è infestata da insetti e topi e solo un terzo è asfaltato.
30. L?ERRC dichiara che quando una zona viene destinata a campo non si tiene mai conto delle dimensioni numeriche normali della famiglie rom, così com?è accaduto nel Campo Arrivore di Torino. 31. L?ERRC cita, in supporto alla propria tesi, risultati di studi fatti sul campo tra il 1999 ed il 2004 e interviste con rappresentanti di ONG attive sulla questione dei rom e sinti. Il reclamo contiene descrizioni dettagliate delle condizioni di molti campi rom e sinti di tutta Italia. Informazioni aggiuntive appaiono nella pubblicazione dell?ERRC Campland: Racial Segregation of Roma in Italy (Trad. Ital: Il Paese dei Campi: la Segregazione Razziale dei Rom in Italia. Ed. I Libri di Carta, Roma, Ottobre 2000).
32. Il Governo respinge tutte le accuse ed afferma che le amministrazioni nazionali e locali hanno preso iniziative legislative e regolamenti adeguati, e che la protezione amministrativa e giudiziaria è a disposizione. Inoltre, aggiunge che chi reclama non porta alcuna prova a sostegno del suo reclamo oltre alle dichiarazioni degli interessati. Secondo il Governo sono state intraprese tutte le misure necessarie laddove siano venute alla luce prove credibili e concrete.
33. Il Governo afferma che ?campi autorizzati? sono organizzati in previsione di un certo numero di persone e attrezzati dei necessari servizi su quella base. Le inadeguatezze successive sono il risultato del cattivo comportamento delle comunità rom e sinta, che si fermano in campi non autorizzati o portano nuovi residenti, che non erano previsti, nei campi autorizzati: tutte azioni delle quali non sono responsabili le autorità.
B. Giudizio del Comitato.
34. Il Comitato osserva che, al di là di alcuni riferimenti alle normative approvate dalle amministrazioni locali (riferimenti aggiunti come appendice soltanto nell?ultima versione presentata dall?Italia) il Governo non ha prodotto alcuna prova a confutare le tesi del reclamante. Invece, da una parte afferma di aver preso tutte le misure necessarie per salvaguardare le condizioni di vita dei rom e sinti, mentre dall?altra pone la responsabilità delle eventuali inadeguatezze sui rom e sinti stessi, che sarebbero in questo modo responsabili di aver seriamente danneggiato le strutture a loro disposizione. Allo stesso modo, il Governo non ha prodotto alcuna evidenza per mostrare che il numero di campi è sufficiente, ma ha si è ridotto a riconoscere l?esistenza di campi non autorizzati, la cui esistenza è attribuita al cattivo comportamento dei rom e sinti.
35. L’Articolo 31§1 garantisce l’accesso ad abitazioni adeguate, che significa abitazioni strutturalmente sicure; sicure dal punto di vista igienico e della salute, cioè in possesso di tutto il necessario come acqua, riscaldamento, raccolta rifiuti, strutture igieniche, elettricità; non affollate ed a norma di sicurezza (vedi Conclusioni 2003, Articolo 31§1, Francia, p.221, Italia, p.342, Slovenia, p.554 e Svezia, p.650). L?assegnazione temporanea di un rifugio non può essere considerata una misura adeguata, e ciascun individuo deve esser provvisto di abitazione adeguata entro un ragionevole periodo di tempo.
36. Il Comitato ricorda che l’Articolo 31§1 E proibisce con grande enfasi ogni discriminazione e stabilisce l?obbligo di assicurarsi che, in assenza di giustificazioni obiettive e ragionevoli (vedi paragrafo 1 dell’Annesso), ogni gruppo con caratteristiche particolari, inclusi i rom e sinti, benefici nella pratica dei diritti contenuti nella Carta. Al contrario, persistendo nella sua pratica di mettere i rom e sinti nei campi, il Governo ha fallito nel prendere in considerazione tutte le differenze rilevanti o di prendere misure adeguate per assicurarsi che essi abbiano accesso ai diritti e ai benefici collettivi che devono essere disponibili a tutti.
37. Il Comitato, perciò, rileva che l’Italia non ha dimostrato di:
- prendere misure adeguate per assicurarsi che ai rom e sinti vengano offerte abitazioni in quantità e di qualità sufficiente ai loro bisogni particolari;
- assicurarsi, o di aver preso misure per assicurarsi che le autorità locali stiano adempiendo le loro responsabilità a questo riguardo.
Per questa ragione, il Comitato giudica che la situazione costituisca una violazione dell’Articolo 31§1 visto congiuntamente all’Articolo E.
iv) Sugli allontanamenti forzati ed altre sanzioni
A. Tesi delle parti
38. L’ERRC considera che la pratica degli sgomberi forzati, delle minacce di allontanamento, la distruzione sistematica di proprietà e l’invasione delle abitazioni dei rom e sinti da parte delle autorità italiane violi l’Articolo 31§1 visto congiuntamente all’Articolo E.
39. Secondo l’ERRC, le autorità italiane di frequente allontanano i rom e sinti dai luoghi che questi hanno occupato per un certo periodo, e o non offrono alcuna abitazione alternativa o li spostano in altro luogo a dir poco inferiore agli standard. ERRC offre molti esempi di casi in cui rom e sinti, sia stanziali sia itineranti, sono stati formalmente accusati di occupazione di zone non autorizzate, ed in seguito agli allontanamenti sono stati mandati in altri campi già sovraffollati oppure lasciati privi di soluzioni alternative (l’allontanamento dall’edificio in Via Adda a Milano ne è un esempio). L?accusa considera che gli allontanamenti dai campi non autorizzati vengono fatti senza le dovute cautele procedurali, come autorizzazioni regolari, e sono accompagnate da distruzione di effetti personali (Campo Barzaghi, Campo Casilino 700). Si afferma inoltre che quando tali allontanamenti vengono effettuati, i rom vengono regolarmente portati alle stazioni di polizia per identificazioni, e che se viene accertato che sono irregolarmente nel paese vengono arrestati e in alcuni casi espulsi. L’ERRC afferma che tali operazioni vengono spesso effettuate di notte o all’alba da parte di poliziotti in tenuta antisommossa che a volte si comportano in modo violento (Campo Barzaghi, Casilino 700, Tor de’ Cenci).
40. Il Governo respinge le accuse e dichiara che le autorità cercano di assicurarsi che le persone regolarmente residenti nel paese vengano trasferite in zone con servizi adeguati. Afferma pure che durante gli allontanamenti ricordati nel reclamo, per lo meno a Roma ed a Milano (edificio di Via Adda 14, e Campo Barzaghi) non si registrarono atti di violenza o comportamenti irregolari e che tutte le azioni furono eseguite in obbedienza ad ordini delle autorità competenti e sotto la supervisione di organizzazioni di immigrati o di rom. Nello sgombero di Via Adda, delle 263 persone, le 60 persone regolarmente presenti in Italia furono mandate in un centro di accoglienza, mentre le altre furono portate in questura per essere identificate.
B. Giudizio del Comitato.
41. Il Comitato nota che, rispetto all’Articolo 31§2, gli Stati Parte devono assicurarsi che gli sgomberi siano giustificati e che vengano effettuati nel rispetto della dignità degli interessati, e quando siano disponibili abitazioni alternative (vedi Conclusioni 2003, Articolo 31§2, Francia, p.225, Italia, p.345, Slovenia, p.557 e Svezia p.653). La legge deve pure stabilire le procedure degli allontanamenti specificando quando non devono avvenire (per esempio di notte o durante l?inverno), provvedere rimedi legali ed offrire supporto legale a coloro che chiedono giustizia in tribunale. Devono esser previsti inoltre risarcimenti per allontanamenti illegittimi.
42. Il Comitato trova che l’Italia non abbia dimostrato che negli allontanamenti in oggetto si siano rispettate suddette condizioni e che non sono state portate prove credibili per confutare le affermazioni secondo le quali i rom hanno sofferto violenze ingiustificate durante quegli allontanamenti. Il Comitato perciò considera che ciò rappresenti una violazione dell’Articolo 31§2 visto congiuntamente all’Articolo E.
v) Sulla mancanza di alloggi permanenti
A. Argomenti delle parti
43. L?ERRC afferma che la politica delle autorità italiane di smantellare i campi inadeguati e sovraffollati non è accompagnata da alcuna misura che offra soluzioni abitative alternative a rom e sinti sgomberati. Gli sgomberi generalmente portano lo stabilirsi di ulteriori soluzioni abitative substandard e che inevitabilmente segregano razzialmente in campi o altri luoghi gli abitanti. Inoltre, ai rom e ai sinti viene ampiamente negato l?accesso a abitazioni di edilizia sociale. L?accesso è regolato da un sistema di punteggi i cui criteri, come la natura e la durata del permesso di soggiorno o il tipo di alloggio precedente, sono difficilmente soddisfatti da rom e sinti. D?altra parte, non risulta che sia più facile ottenere una casa per un rom che ha ottenuto lo status di rifugiato.
44. Il Governo nega che i rom e i sinti siano discriminati nell?assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica, poiché chiunque soddisfi i criteri obiettivi ha diritto a tale abitazione. Il Governo non specifica che forma assumano questi criteri.
B. Valutazione del Comitato
45. Il Comitato rammenta che l?Articolo 31§1 garantisce l?accesso ad abitazioni adeguate. Nell?ambito dell?Articolo 31§3 è obbligo degli Stati Parte adottare misure appropriate per la costruzione di abitazioni, in particolare alloggi sociali (vedere Conclusioni 2003, Articolo 31§3, Francia, p.232, Italia, p.348, Slovenia, p.561, e Svezia, p.655). Inoltre, gli Stati devono assicurare l?accesso ad abitazioni di edilizia pubblica a gruppi svantaggiati, incluso un accesso equo a nazionali di altre Parti della Carta che risiedano legalmente o che lavorino regolarmente sul proprio territorio.
46. Il Comitato ritiene che lo Stato Parte sia vincolato al principio di eguale trattamento per i rom e
sinti per quanto riguarda l?accesso ad abitazioni pubbliche, ma non ha fornito informazioni per provare
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che tale diritto d?accesso sia effettivamente posto in pratica o che i criteri che regolano l?accesso ad abitazioni di edilizia pubblica non siano discriminatori. Il Comitato ricorda che il principio di nondiscriminazione nell?Articolo E include anche la discriminazione indiretta. La mancata presa in considerazione della differente situazione di rom e sinti o la mancata introduzione di misure volte specificamente al miglioramento delle loro condizioni abitative, includendo la possibilità di un effettivo accesso ad abitazioni pubbliche, indica che l?Italia sta violando l?Articolo 31§§1 e 3 considerati congiuntamente con l?Articolo E.
CONCLUSIONI
Per queste ragioni, il Comitato conclude
- Unanimemente che la scarsità e l?inadeguatezza dei campi sosta per rom e sinti nomadi costituisce una violazione dell?Articolo 31§1 della Carta, letto congiuntamente all?Articolo E;
- Unanimemente che gli sgomberi forzati e le altre sanzioni ad essi associati costituiscono una violazione dell?Articolo 31§2 letto congiuntamente all?Articolo E;
- Unanimemente che la mancanza di soluzioni abitative stabili per rom e sinti costituisce una violazione dell?Articolo 31§1 e dell?Articolo 31§3 della Carta, letti congiuntamente all?Articolo E.
Polonca KONCAR Jean-Michel BELORGEY Régis BRILLAT
Rapporteur Presidente Segretario Esecutivo